Per ogni trasgressione, nel caso di qualsiasi accusa che preveda un delitto, sia per bue, per asino, per pecora, per vestito o per qualsiasi cosa smarrita, che un altro contesta essere sua, la causa di entrambi le parti devono presentarsi dinanzi ai giudici, dinanzi ai funzionari competenti per la causa; e colui che i giudici condanneranno, dichiarerà in torto, pagherà il doppio al suo prossimo. Questa è la regola generale per tutti i casi di proprietà contestata.

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