Ma se suo marito l'ha rifiutata, se ha posto il veto alla promessa che lei ha portato con sé in matrimonio, il giorno in cui l'ha udito, allora farà il voto che lei ha fatto, e quello che ha pronunciato con le sue labbra, con il quale lei legò la sua anima, senza alcun effetto; e il Signore la perdonerà. In questo caso la giurisdizione del marito era uguale a quella del padre prima del matrimonio della donna.

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