Esodo 22:1-31

1 Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora.

2 Se il ladro, còlto nell'atto di fare uno scasso, è percosso e muore, non v'è delitto d'omicidio.

3 Se il sole era levato quand'avvenne il fatto, vi sarà delitto d'omicidio. Il ladro dovrà risarcire il danno; e non ha di che risarcirlo, sarà venduto per ciò che ha rubato.

4 Se il furto, bue o asino o pecora che sia gli è trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio.

5 Se uno arrecherà de' danni a un campo altrui o ad una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui risarcirà il danno col meglio del suo campo e col meglio della sua vigna.

6 Se divampa un fuoco e s'attacca alle spine sì che ne sia distrutto il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno.

7 Se uno affida al suo vicino del danaro o degli oggetti da custodire, e questi siano rubati dalla casa di quest'ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio.

8 Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non ha messo la mano sulla roba del suo vicino.

9 In ogni caso di delitto, sia che si tratti d'un bue o d'un asino o d'una pecora o d'un vestito o di qualunque oggetto perduto del quale uno dica: "E' questo qui!" la causa d'ambedue le parti verrà davanti a Dio; colui che Dio condannerà, restituirà il doppio al suo prossimo.

10 Se uno dà in custodia al suo vicino un asino o un bue o una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta stroppiata o è portata via senza che ci sian testimoni,

11 interverrà fra le due parti il giuramento dell'Eterno per sapere se colui che avea la bestia in custodia non ha messo la mano sulla roba del suo vicino. Il padrone della bestia si contenterà del giuramento, e l'altro non sarà tenuto a rifacimento di danni.

12 Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire del danno il padrone d'essa.

13 Se la bestia è stata sbranata, la produrrà come prova, e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata.

14 Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa resti stroppiata o muoia essendo assente il padrone d'essa, egli dovrà rifare il danno.

15 Se il padrone è presente, non v'è luogo a rifacimento di danni; se la bestia è stata presa a nolo, essa è compresa nel prezzo del nolo.

16 Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si giace con lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla per moglie.

17 Se il padre di lei rifiuta del tutto di dargliela, paghi la somma che si suol dare per le fanciulle.

18 Non lascerai vivere la strega.

19 Chi s'accoppia con una bestia dovrà esser messo a morte.

20 Chi offre sacrifizi ad altri dèi, fuori che all'Eterno solo, sarà sterminato come anatema.

21 Non maltratterai lo straniero e non l'opprimerai; perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto.

22 Non affliggerete alcuna vedova, ne alcun orfano.

23 Se in qualche modo li affliggi, ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido;

24 la mia ira s'accenderà, e io vi ucciderò con la spada; e le vostre mogli saranno vedove, e i vostri figliuoli orfani.

25 Se tu presti del danaro a qualcuno del mio popolo, al povero ch'è teco, non lo tratterai da usuraio; on gl'imporrai interesse.

26 Se prendi in pegno il vestito del tuo prossimo, glielo renderai prima che tramonti il sole;

27 perché esso è l'unica sua coperta, è la veste con cui si avvolge il corpo. Su che dormirebb'egli? E se avverrà ch'egli gridi a me, io l'udrò; perché sono misericordioso.

28 Non bestemmierai contro Dio, e non maledirai il principe del tuo popolo.

29 Non indugerai a offrirmi il tributo dell'abbondanza delle tue raccolte e di ciò che cola dai tuoi strettoi. Mi darai il primogenito de' tuoi figliuoli.

30 Lo stesso farai del tuo grosso e del tuo minuto bestiame: il loro primo parto rimarrà sette giorni presso la madre; l'ottavo giorno, me lo darai.

31 Voi mi sarete degli uomini santi; non mangerete carne di bestia trovata sbranata nei campi; gettatela ai cani.

Seguono le leggi sulla proprietà. La sezione inizia proprio con il versetto Exo 21:33 del capitolo precedente. Queste leggi iniziarono anche ponendo l'accento sulla colpa della negligenza. La verità sottolineata è che nessun uomo deve vivere la sua vita sulla base dell'egoismo o del tutto da solo e che il torto inflitto al prossimo dal prossimo nel regno materiale diventa peccato contro Dio nel regno morale.

Sono state impartite specifiche istruzioni sulla responsabilità dei fiduciari. Entro limiti ben definiti, un uomo deve essere ritenuto responsabile dei beni presso di lui depositati.

Segue un gruppo di leggi apparentemente senza sequenza o connessione diretta. Due di loro si occupano di peccati di impudicizia. Tra questi si trova una parola brusca e radicale: "Non permetterai a una maga di vivere". L'umanità ha sempre avuto una brama di ciò che a volte viene definito l'occulto. Invariabilmente tale traffico è dannoso per la vita.

Una legge caratterizzata da grande tenerezza è stata enunciata per la protezione dello straniero, mostrando che Dio ascolta il grido e vendica i dolori di qualsiasi popolo oppresso.

Mentre i diritti di proprietà erano stati accuratamente salvaguardati nelle parole precedenti, ora i diritti inerenti alla vita si sono rivelati superiori. L'usura non doveva essere praticata e le cose necessarie tenute in pegno dovevano essere restituite per l'uso necessario.

Seguendo da vicino queste leggi che impongono seri requisiti agli uomini, abbiamo parole che richiedono riverenza per Dio espressa nella fedeltà a Lui in materia di offerte.

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