Un testimone fedele non mentirà: ma un falso testimone pronuncerà bugie.

ver. 5. Un testimone fedele non mentirà. ] Nec prece nec precio, non può prestare giuramento per necessità davanti a un magistrato. No, non mentirà a nessuna condizione. Vedi Trapp su " Pro 13:5 "

Ma un falso testimone pronuncerà bugie.] Oppure, Colui che dice bugie sarà un falso testimone - colui che prende in giro la menzogna non si attaccherà allo spergiuro. Per gli antichi romani quello era una sgradevole sfumatura, se è vero, che Mirrhanes, il generale persiano, li accusa, Romanis promittere promptum est, promissis autem quanqum iuramento firmatis minime stare; a i romani tra poco prometteranno qualcosa, ma non manterranno alcuna promessa anche se confermata con un giuramento.

Dei Romisti oggi è scritto da un italiano, non estraneo alla corte di Roma, che il loro proverbio è Mercatorum est, non regum, stare iuramentis; Spetta ai mercanti, non ai principi, resistere a ciò che hanno giurato. Fides cum hereticis non est servanda è la loro posizione, e la loro pratica è di conseguenza. Giocano con i giuramenti come fa la scimmia con il colletto, che si infila per il piacere del suo padrone, e si sfila di nuovo per il proprio. Pascenio si fa beffe di re Giacomo per l'invenzione del giuramento di fedeltà.

a Procop., lib. io. del bel persiano.

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