(21-24) La giustapposizione delle leggi contro l'oppressione con tre crimini della più profonda tintura sembra voler indicare che l'oppressione è tra i peccati più odiosi agli occhi di Dio. Il legislatore, tuttavia, non dice che debba essere punito con la pena capitale, né, anzi, vi appone alcuna sanzione legale. Invece di farlo, dichiara che Dio stesso lo punirà "con la spada" ( Esodo 22:24 ).

Vengono selezionate per la menzione tre classi di persone particolarmente suscettibili di essere oppresse: (1) Stranieri, cioè stranieri; (2) vedove; e (3) orfani. Gli estranei sono stati raramente protetti da alcuna legislazione, a meno che, in effetti, non formassero una classe di residenti permanenti, come i Metœci ad Atene. La legge delle comunità civili ha generalmente offerto una certa protezione all'orfano e alla vedova, in particolare per quanto riguarda i diritti di proprietà.

La protezione accordata è, tuttavia, molto generalmente insufficiente; ed è della massima importanza che sia integrato da una sicura convinzione che, al di là di tutte le sanzioni legali, vi sia la sentenza divina dell'ira e della punizione, certa di cadere su chiunque, incurante della legge e del diritto, rende lo straniero, la vedova, o l'orfano a subire un torto per mano sua.

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