(9) Non sia inclusa nel numero una vedova di età inferiore a tre venti anni, essendo stata la moglie di (b) un uomo,

(9) Quarta regola: nel numero delle vedove non sia presa nessuna che abbia meno di sessant'anni, per servire le congregazioni o le chiese. E devono essere coloro che sono liberi da ogni rimprovero di immoralità, e sono ben segnalati, per la loro diligenza, carità e integrità.

(b) Che ha avuto un solo marito alla volta.

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