Ma ogni voto di una vedova e di colei che è divorziata, con cui hanno legato le loro anime, sarà contro di lei.

Ogni voto di vedova. Nel caso di una donna sposata che, in caso di separazione dal marito, o di morte di quest'ultimo, fosse tornata, come non era raro, alla casa del padre, si sarebbe potuto dubitare che non fosse, come prima, soggetto alla giurisdizione paterna e obbligato ad agire con il consenso paterno. La legge disponeva che il voto fosse vincolante se fosse stato fatto durante la vita del marito, ed egli, essendone stato informato, non aveva interposto il suo veto: come, ad esempio, avrebbe potuto giurare quando non era vedova, che destinasse una parte del suo reddito ad usi pie e caritatevoli, di cui potesse pentirsi quando fosse effettivamente vedova; ma da questo statuto era tenuta ad adempiere l'obbligo, purché le sue circostanze le permettessero di riscattare il pegno.

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