E che nessun uomo possa comprare o vendere - Cioè, questo potente potere reclamerebbe giurisdizione sul traffico del mondo, e si sforzerebbe di renderlo tributario dei propri scopi. Confronta Apocalisse 18:11 , Apocalisse 18:17 .

Ciò è rappresentato dal dire che nessuno può “comprare o vendere” se non con il suo permesso; ed è chiaro che dove esiste questo potere di determinare chi può “comprare e vendere”, c'è un controllo assoluto sulla ricchezza del mondo.

Salvo colui che aveva il marchio - Per tenerlo tutto tra i suoi stessi amici; tra coloro che hanno mostrato fedeltà a questo potere.

O il nome della bestia - Cioè, il "marchio" a cui si fa riferimento era il nome della bestia o il numero del suo nome. Il significato è che aveva qualcosa marchiato su di lui che mostrava che apparteneva alla bestia - come uno schiavo aveva il nome del suo padrone; in altre parole, c'era qualcosa che certamente mostrava che era soggetto alla sua autorità.

Oppure il numero del suo nome - A proposito di ciò che è denotato dal numero della bestia, vedi le note su Apocalisse 13:18 . L'idea qui è che quel "numero", qualunque cosa fosse, era così segnato su di lui da mostrare a chi apparteneva. Secondo l'interpretazione qui proposta, il significato di questo passo è che il papato reclamerebbe giurisdizione sui traffici e sul commercio; o si sforzerebbe di portarla sotto il suo controllo e di renderla sottomessa ai propri fini.

Il traffico o il commercio è uno dei mezzi principali con cui si acquista la proprietà, e chi ne ha il controllo ha, in larga misura, il controllo della ricchezza di una nazione; e la domanda ora è: se è stata istituita una tale giurisdizione, o se è stato effettivamente esercitato tale controllo, in modo che la ricchezza del mondo sia stata soggetta alla Roma papale? Per un'illustrazione più completa di ciò posso fare riferimento alle note su Apocalisse 18:11 , Apocalisse 18:16 ; ma al momento può essere sufficiente osservare che lo scopo manifesto del papato, in tutta la sua storia, è stato quello di controllare il mondo, e di ottenere il dominio sulle sue ricchezze, in modo che potesse realizzare i propri scopi.

Ma, oltre a questo, ci sono stati numerosi atti specificati più specificamente progettati per controllare l'attività di "comprare e vendere". È stato comune a Roma vietare, per legge espressa, ogni traffico con gli eretici. Così un canonico del Concilio Lateranense, sotto il papa Alessandro III, comandò che nessun uomo dovesse ospitarli o apprezzarli nella sua casa o terra, o commerciare con loro (Hard. VI., 2:1684).

Il sinodo di Tours, sotto lo stesso papa Alessandro, emanò la legge che nessuno avrebbe la presunzione di ricevere o assistere gli eretici, no, non tanto quanto di esercitare con loro commercio nel vendere o comprare. E così anche il Concilio di Costanza come espresso nella bolla di papa Martino (Elliott, vol. 3, pp. 220, 221).

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