Che sia giusto agli occhi di Dio... — Le parole affermano il diritto della coscienza, riconoscendo un'autorità divina, di resistere a un'autorità umana che le si oppone. In teoria, come ha dimostrato anche allora l'appello “giudice voi”, il diritto così rivendicato ha la natura di un assioma. In pratica, la difficoltà sorge nella domanda: c'è l'autorità divina che si rivendica? E l'unica risposta pratica si trova nella regola, che gli uomini che credono di avere l'autorità sono tenuti ad agire come se l'avessero.

Se il Signore Dio ha parlato loro, non possono che profetizzare ( Amos 3:8 ). In casi come questo, dove la questione è di testimonianza dei fatti, non devono manomettere la verità, se si credono incaricati da Dio di dichiarare i fatti, per timore di offendere gli uomini. Quando passano dai fatti alle dottrine dedotte dai fatti, dalle dottrine alle opinioni, dalle opinioni alle congetture, il dovere di non dire ciò in cui non credono rimane lo stesso, ma non c'è lo stesso obbligo di proclamare ciò che in tal modo tengono in varie fasi di assenso.

Ci possono essere casi in cui la reticenza è giusta oltre che politica. E anche riguardo ai fatti, la pubblicazione — come riconosce la legge in materia di diffamazione — non deve essere gratuita. Ci deve essere un'autorità adeguata, o una ragione adeguata per disobbedire all'autorità umana, che è vincolante fino a quando non viene sostituita da quella che è superiore a se stessa. E l' onere probandi spetta all'uomo che afferma l'autorità superiore.

L'intensità della convinzione può essere sufficiente per se stesso, ma non ci si può aspettare che lo sia per gli altri. In assenza di segni e prodigi la questione va discussa sull'ampio terreno della Ragione e della Coscienza, e l'uomo che si rifiuta di entrare in discussione su quel terreno perché è certo di avere ragione è ipso facto condannato per un egoismo quasi insano . Le parole chiaramente non hanno alcuna attinenza con il "ritenere ribelle" di un'usanza che Dio non ha imposto e un'autorità legittima ha proibito.

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