Il prestito è una specie di deposito; ma a vantaggio non del depositante, ma dell'uomo presso il quale si effettua il deposito. L'obbligo di quest'ultimo di conservarsi intatto e di restituire è quindi ancora più stringente che nel caso precedente. Di conseguenza, se la cosa prestata andava perduta o danneggiata, comunque si fosse prodotta la perdita, il mutuatario era giustamente chiamato a risarcirla. L'unica eccezione era quando il prestatore era ancora responsabile di ciò che prestava, presente con esso e in grado di vegliare su di esso.

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