Risparmiare per la causa della fornicazione. — Il termine più generico sembra usato intenzionalmente per includere sia il peccato antenuziale che quello postnuziale, forse, anzi, con riferimento solo al primo, visto che la lettera rigorosa della Legge di Mosè ha fatto della morte la punizione del secondo, ed escludeva così la possibilità dell'adulterio di un secondo matrimonio. Le parole la fanno commettere adulterio implicano che il "mettere via" era legalmente un divorzio à vinculo, lasciando la moglie, e à fortioriil marito, libero di risposarsi; perché altrimenti non avrebbe potuto incorrere nella colpa di adulterio con un secondo matrimonio: ma afferma che in tal caso, quando il divorzio è stato ottenuto per qualsiasi altro motivo che non sia il peccato specifico che ha violato l'essenza del contratto matrimoniale, la legge dell'uomo (anche quella di Mosè) era in contrasto con la vera legge eterna di Dio.

Chiunque sposerà colei che è divorziata. — Il greco è meno definito, e può essere reso o "una donna che è stata deposta", o meglio, "quella quando è stata deposta". Coloro che prendono la prima costruzione, ne deducono l'assoluta illegittimità del matrimonio con una donna divorziata in qualsiasi circostanza; alcuni ritengono che il marito sia soggetto alle stesse restrizioni, i.

e., che il vinculum matrimonii è assolutamente indissolubile; mentre altri insegnano che nel caso eccettuato, sia il marito che la moglie ottengono il diritto di contrarre un secondo matrimonio. La Chiesa Romana, in teoria, ha la prima visione, la Chiesa Greca e Riformata la seconda; mentre alcuni codici, come quelli di alcuni paesi dell'Europa moderna, risalgono all'interpretazione più libera di Deuteronomio 24:1 , e consentono il divorzio à vinculo per molte cause minori dell'incontinenza.

Di queste opinioni contrastanti, quella che è intermedia tra i due estremi sembra essere la più in armonia con il vero significato delle parole di nostro Signore. Le parole "mettere via" trasmetterebbero necessariamente ai Suoi ascoltatori ebrei l'idea di un intero scioglimento dell'unione matrimoniale, lasciando entrambe le parti libere di contrarre un nuovo matrimonio; e se così non fosse, allora il caso in cui Egli permettesse specialmente quella dissoluzione starebbe allo stesso livello degli altri.

Il marito ferito sarebbe ancora legato alla moglie che aveva infranto il voto che era l'essenza del contratto matrimoniale. Ma se era libero di sposarsi di nuovo, allora la colpa dell'adulterio non poteva essere collegata al suo successivo matrimonio con un'altra. Il contesto, quindi, richiede di limitare tale colpa al caso di una moglie divorziata per altri motivi, come la casistica ebraica ritenuta adeguata.

Questa, dunque, sembra la vera legge del divorzio che la Chiesa di Cristo come tale deve riconoscere. La questione di quanto la legislazione nazionale possa consentire il divorzio per altre cause, come la crudeltà o la diserzione, sembra poggiare su un piano diverso e deve essere discussa su basi diverse. Nella misura in cui prevale ora la “durezza di cuore” che ha reso la licenza più ampia il minore dei due mali, può essere non solo opportuno, ma giusto e necessario, sebbene implichi un livello di morale inferiore alla legge di Cristo, soddisfare esso, come si incontrava in passato, con un'analoga riluttante autorizzazione.

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