(18) Non imporre le mani (g) a nessuno all'improvviso, non essere partecipe dei peccati degli altri uomini: mantieniti puro.

(18) Quinta regola: il ministro non imponga improvvisamente le mani su nessuno. Non manchi in questo, né favorendo la follia di alcuno, né l'affetto perverso. Se qualcosa non viene fatto bene dai suoi compagni anziani, mantieni pura la sua coscienza.

(g) Per quanto puoi, non ammettere avventatamente nessuno a nessuna funzione ecclesiastica.

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