Se uno ruberà un bue o una pecora e lo ucciderà o lo venderà; restituirà cinque buoi per bue e quattro pecore per pecora.

Se un uomo deve rubare. La legge rispetta il furto del bestiame, che costituiva la parte principale della loro proprietà. La pena per il furto di una pecora uccisa o venduta era quadrupla; per un bue quintuplo, per la sua maggiore utilità nel lavoro agricolo; ma, se l'animale rubato fosse stato ritrovato vivo, sarebbe bastato un doppio compenso, perché era presumibile che lui (il ladro) non fosse un praticante dedito alla disonestà; e la necessità di dover fare tali ammende per il suo crimine potrebbe operare nello scoraggiarlo per il futuro.

Un ladro che irrompesse in una casa a mezzanotte poteva, per legittima difesa, essere ucciso impunemente; ma se fosse stato ucciso dopo l'alba sarebbe considerato un omicidio; perché non si pensava che sarebbe stato poi possibile un assalto alla vita dei detenuti. In tutti i casi in cui un ladro non poteva restituire è stato venduto -

vale a dire, dato giudizialmente in compensazione come schiavo alla parte che aveva derubato, per il termine consueto.

Continua dopo la pubblicità
Continua dopo la pubblicità