E io ti dico. È degno di nota, che nei testi paralleli, san Marco x. 2. e S. Luca xvi. 18. e S. Paolo ai Corinzi vii. 10. omettere l'eccezione della fornicazione; e anche che lo stesso san Matteo lo omette nella seconda parte del versetto; e dice assolutamente che colui che sposerà colei che è ripudiata, commette adulterio. Forse si è insinuato qui dal cap. v. 23, dove si trova in una frase molto simile a questa, ma che esprime un caso molto diverso.

Il divorzio non è in nessun caso ammesso se non in quello dell'adulterio. Questo è ciò che Cristo insegna nel cap. v. 32, ea questo si richiama l'eccezione, segnata nei due testi. Ma proprio in questo caso le parti separate non possono contrarre un secondo matrimonio senza commettere nuovamente adulterio, come si deduce dal confronto di questo testo con i testi paralleli di san Marco e di san Luca. (Bible de Vence) --- Se non lo intendessimo in questo modo, il caso dell'adultera sarebbe preferibile al caso di colei che dovrebbe essere rinchiusa senza alcun suo delitto; poiché in questa supposizione, al primo sarebbe permesso risposarsi, cosa che al secondo non sarebbe permesso.

(Tirinus) --- S. Agostino è molto esplicito su questo argomento. Vedi lib. 11. de adulto coniuga. cap. xx. xxii. xxiv. --- S. Girolamo, nella sua alta lode alla nobile matrona, Fabiola, dice di lei: "che sebbene fosse la parte innocente, per l'atto illegittimo di risposarsi, fece pubblica penitenza". (In Epitaph. Fabiolæ.) --- Questa dottrina della Chiesa cattolica universalmente accolta fu confermata nel concilio generale di Trento. (Sessione xxiv. canone 6.)

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