Le autorità ebraiche sembrano aver ragione nel riferire questa legge, come quelle in Esodo 21:26 , Esodo 21:32 , agli schiavi stranieri (vedi Levitico 25:44 ).

La protezione qui offerta alla vita di uno schiavo può sembrarci poco; ma è la primissima traccia di tale protezione nella legislazione, e sta in forte e favorevole contrasto con le antiche leggi della Grecia, di Roma e di altre nazioni. Se lo schiavo sopravviveva al castigo un giorno o due, il padrone non si sottometteva alla legge, perché la perdita dello schiavo veniva considerata, date le circostanze, come una punizione.

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